Il documento di trasporto

Un documento di trasporto (DDT) è quel documento contabile introdotto attraverso il DPR 472/96 che va emesso in relazione ai movimenti dei beni.
La prima funzione è certificare il trasferimento di proprietà della merce dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente). E’ obbligatorio compilarlo, ai fini fiscali, nei casi di fatturazione differita.

Il documento di trasporto viene redatto prima della consegna della merce, almeno in duplice copia e, in base agli accordi tra le parti, il trasporto può avvenire:

  • a mezzo mittente;
  • a mezzo destinatario;
  • tramite una terza parte (vettore).

Requisiti del documento di trasporto

É un documento che può essere redatto in forma libera, ma deve contenere i seguenti dati:

  • data e numero del documento (data di emissione del DDT);
  • dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale vettore (nome e cognome o ragione sociale, Partita IVA, indirizzo);
  • descrizione e quantità della merce;
  • numero e peso dei colli;
  • data della consegna o del trasporto;

Durante il trasporto, il DDT può accompagnare i beni oppure essere inviati tramite posta, fax o email entro la mezzanotte del giorno di consegna.

Vi sono documenti equiparati al documento di trasporto, come ad esempio la lettera di vettura, la nota di consegna o la ricevuta fiscale e possono sostituirlo se ne rispettano i requisiti minimi.

Documento di trasporto e fatturazione

Durante la fatturazione, dovranno essere inseriti in fattura gli estremi identificativi del documento di trasporto (numero e data di emissione).

Documenti a titolo non traslativo della proprietà

Il documento di trasporto, generalmente, attesta il passaggio di proprietà dei beni da un soggetto ad un altro, salvo diverse indicazioni. Nel caso vi sia la necessità di movimentare la merce per altri motivi, la causale specifica dovrà essere esplicitamente indicata nel documento di trasporto. Vi sono infatti alcune causali comuni:

  • conto visione: beni che vengono inviati al cliente in visione e poi restituiti;
  • conto lavorazione: merce che viene inviata al fornitore per la lavorazione, ma rimane di proprietà del cliente. A fine lavorazione il fornitore riconsegnerà la merce con relativo DDT;
  • prestito d’uso: beni che vengono inviati per essere utilizzati durante la lavorazione;
  • omaggio;
  • conto riparazione;
  • reso: quando la merce viene restituita. In questo caso, a seconda degli accordi tra le parti, si procederà con la sostituzione della merce o con l’emissione di una nota di credito.

Conservazione del documento di trasporto

Il venditore e l’acquirente hanno l’obbligo di conservare ai fini civilistici il documento di trasporto per 10 anni; mentre secondo la normativa fiscale esso deve essere conservato fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.

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